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Detrazione spese di locazione

È possibile portare in detrazione l’importo dei canoni di locazione di studentɜ universitarɜ, beneficiando di un’agevolazione sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% del canone, da calcolare su un importo massimo non superiore ad euro 2.633,00. Sono necessarie le seguenti condizioni:

• il contratto di locazione deve essere di tipo abitativo (canone libero, canone concordato o transitorio) stipulato ai sensi della Legge 431/98; 

• l’unità immobiliare locata deve trovarsi nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo; 

• l’università frequentata deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza del studentə e comunque in una provincia diversa. 

A partire dall’anno d’imposta 2008 i canoni possono essere relativi anche a contratti di ospitalità, ad atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con Enti per il diritto allo studio, con Università e con Collegi universitari legalmente riconosciuti, con Enti senza fine di lucro e Cooperative.

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