Detrazione spese di locazione
È possibile portare in detrazione l’importo dei canoni di locazione di studentɜ universitarɜ, beneficiando di un’agevolazione sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% del canone, da calcolare su un importo massimo non superiore ad euro 2.633,00. Sono necessarie le seguenti condizioni:
• il contratto di locazione deve essere di tipo abitativo (canone libero, canone concordato o transitorio) stipulato ai sensi della Legge 431/98;
• l’unità immobiliare locata deve trovarsi nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo;
• l’università frequentata deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza del studentə e comunque in una provincia diversa.
A partire dall’anno d’imposta 2008 i canoni possono essere relativi anche a contratti di ospitalità, ad atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con Enti per il diritto allo studio, con Università e con Collegi universitari legalmente riconosciuti, con Enti senza fine di lucro e Cooperative.